ATTESTATO DI IDONEITA’ A FARE DA PADRINO/MADRINA
Can. 872 – Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell’iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti
Can. 892 – Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.
1. E’ usanza antichissima della Chiesa dare al battezzando e al cresimando un padrino o una madrina. I genitori sono i primi responsabili dell’educazione cristiana dei figli con la parola e l’esempio. Il padrino o la madrina sono chiamati a collaborare con i genitori in tale opera educativa e, a volte, a supplire, in rappresentanza della comunità cristiana, alla carenza o alla mancanza dei genitori nella loro missione di educatori nella fede dei figli.
2. Non si tratta quindi di un compito solo onorifico e limitato al momento della celebrazione del rito; anzi, questo impegno si estende sia alla fase di preparazione al sacramento, sia alla lunga e difficile opera di formazione di una matura personalità cristiana e si realizza con l’esempio personale di una coerente vita cristiana, con la preghiera e con il consiglio (cfr. C.J.C. can. 774). Perciò occorre superare una concezione puramente umana, per cui il padrino o la madrina sono scelti a motivo di vincoli di parentela o amicizia, senza badare affatto alla loro coerenza di vita cristiana e alla capacità di testimoniare la fede.
3. E’ dovere del parroco appurare se il padrino o la madrina scelti abbiano i requisiti per adempiere il loro compito (cfr. can. 874; can. 893). Perché una persona sia ammessa all’incarico di padrino o madrina, è necessario che:
– sia scelto dai genitori o da chi ne fa le veci (oppure, mancando questi, dal parroco) e abbia la capacità e l’intenzione di svolgere bene questo ufficio;
– compiuti i sedici anni;
– sia appartenente alla Chiesa Cattolica e abbia ricevuto i sacramenti della Iniziazione Cristiana (il Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia);
– conduca una vita conforme alla fede cristiana e all’incarico che assume; in particolare non possono svolgere questo compito coloro che vivono in situazioni matrimoniali oggettivamente irregolari (come i conviventi, i divorziati risposati, i separati e conviventi, coloro che hanno contratto matrimonio solo civile) oppure coloro che hanno abbandonato completamente la pratica religiosa o che, avendo ripudiato la fede cattolica, aderiscono a sette o movimenti e organizzazioni contrari alla Chiesa Cattolica; condurre una vita conforme alla fede cristiana significa anche partecipare con assiduità alla Santa Messa domenicale, confessarsi con una certa regolarità e cercare di mantenere una vita di preghiera;
– non sia il padre o la madre del battezzando o del cresimando;
– non sia reso inabile da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
4. E’ quindi importante che i genitori o i ragazzi stessi (nel caso di cresimandi maggiorenni) tengano presente queste indicazioni nella scelta del padrino o della madrina. E la Parrocchia farà il possibile perché le persone scelte per questo incarico abbiano almeno un incontro, prima della celebrazione del sacramento, affinché venga loro spiegato il significato ed i doveri del compito che assumono e anche il senso e lo svolgimento del rito sacramentale (can. 851)
5. Il padrino o la madrina, per potere assumere tale ufficio, dovrà sottoscrivere una autocertificazione giurata (il cosiddetto ATTESTATO DI IDONEITA’ A FARE DA PADRINO/MADRINA) in cui sotto vincolo di giuramento dinanzi al Signore dichiarerà di possedere i requisiti elencati al precedente punto n. 3. Questa dichiarazione giurata va fatta in questo modo: il padrino o la madrina si presenterà di persona (non potrà delegare nessuno al suo posto) presso la Segreteria Parrocchiale.
6. Per fare da padrino o da madrina è richiesto esclusivamente l’attestato di idoneità a fare da padrino/madrina, che non è il certificato di cresima. Il certificato di cresima dovrà essere consegnato alla Segreteria Parrocchiale esclusivamente per far aggiornare le notizie contenute nel registro di battesimo, ma non è sufficiente per poter fare da padrino o da madrina in quanto la cresima non è l’unico requisito richiesto, come facilmente si può capire dal precedente punto n. 3.
7. L’attestato di idoneità va richiesto presso la propria parrocchia di appartenenza. Per propria parrocchia di appartenenza si intende la parrocchia dove si abita. La parrocchia dove si è stati battezzati o cresimati non centra minimamente in questo discorso. Esempio: io sono stato battezzato a Striano e cresimato a Roma, ma vivo stabilmente a Verona. L’attestato di idoneità lo devo richiedere presso la parrocchia dove risiedo a Verona.
Norme particolari
PADRINO E MADRINA DEL BATTESIMO
1. E’ loro compito, insieme ai genitori, presentare al battesimo il battezzando bambino e, allo stesso tempo, cooperare perché il battezzato crescendo, possa vivere una vita cristiana conforme al battesimo ricevuto e adempiere con fedeltà gli impegni annessi (can. 872).
2. E’ consentito un solo padrino o una sola madrina oppure un padrino e una madrina insieme (can. 873).
3. I genitori, i padrini, e il parroco abbiano cura che non venga imposto un nome estraneo al senso cristiano (can. 855)
PADRINO E MADRINA DELLA CONFERMAZIONE
1. Suo compito è di presentare il cresimando al Vescovo e, poi, di aiutare il cresimato a comportarsi come vero testimone di Cristo e ad adempiere fedelmente gli impegni annessi al sacramento ricevuto (can. 892).
2. E’ conveniente, non obbligatorio, affidare questo compito allo stesso padrino o alla stessa madrina di battesimo, in quanto la confermazione è strettamente legata al battesimo, di cui costituisce l’arricchimento e il perfezionamento (can. 893).
3. Si può avere un solo padrino o una sola madrina.
4. Nella stessa celebrazione chi riceve la cresima non può fare da padrino ad altro cresimando.
E’ più che opportuno che i padrini e le madrine in occasione del rito del Battesimo o della Cresima si accostino al sacramento della Confessione e ricevano la Comunione nella Messa che precede o in cui viene conferito il sacramento.