PADRINO E MADRINA DELLA CONFERMAZIONE

1. Suo compito è di presentare il cresimando al Vescovo e, poi, di aiutare il cresimato a comportarsi come vero testimone di Cristo e ad adempiere fedelmente gli impegni annessi al sacramento ricevuto (can. 892).

2. E’ conveniente, non obbligatorio, affidare questo compito allo stesso padrino o alla stessa madrina di battesimo, in quanto la confermazione è strettamente legata al battesimo, di cui costituisce l’arricchimento e il perfezionamento (can. 893).

3. Si può avere un solo padrino o una sola madrina.

4. Nella stessa celebrazione chi riceve la cresima non può fare da padrino ad altro cresimando.

E’ più che opportuno che i padrini e le madrine in occasione del rito del Battesimo o della Cresima si accostino al sacramento della Confessione e ricevano la Comunione nella Messa che precede o in cui viene conferito il sacramento.

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