MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE EUCARISTICA
Secondo la disciplina liturgica e canonica della Chiesa Cattolica, ministro straordinario della comunione eucaristica è anzitutto chi, mediante il rito liturgico stabilito, è stato assunto al ministero dell’Accolito, sia in forma transeunte perché destinato a essere successivamente ordinato Diacono (cfr CIC can.1035), sia in forma stabile (cfr CIC can 230 §1).
In forza, poi, dell’Istruzione Immensae Caritatis pubblicata il 29 gennaio 1973 dalla Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti con l’approvazione di Paolo VI, la possibilità di distribuire, in singole circostanze o anche per un periodo di tempo definito, il pane eucaristico agli altri fedeli e di portarlo agli ammalati nelle loro case, è allargata, a determinate condizioni, anche ad altre persone idonee e individualmente scelte, di sesso sia maschile sia femminile. Si tratta, in questo caso, di un «ministero straordinario […] suppletivo ed integrativo degli altri ministeri istituiti». Esso, «richiama il significato di un servizio liturgico intimamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai malati e alle assemblee numerose» e «impegna laici e religiosi a una più stretta unità spirituale e pastorale con le comunità nelle quali svolgono il loro apostolato» (CEI, Premesse al Rito di Istituzione dei ministri straordinari della Comunione, Presentazione, 1).
Altra fonte per l’attuazione di questo ministero straordinario è l’Istruzione Ecclesiae de mysterio pubblicata il 15 agosto 1997 da più Dicasteri della Curia Romana e approvata in forma specifica da Giovanni Paolo II. Essa ribadisce il carattere suppletivo e straordinario di tale incarico»; perché, poi, un ministro straordinario possa distribuire la sacra Comunione durante una celebrazione eucaristica, secondo la medesima Istruzione «è necessario o che non siano presenti ministri ordinari o che questi, pur presenti, siano veramente impediti». Si aggiunge infine che egli può svolgere il medesimo incarico pure «quando, a causa della particolarmente numerosa partecipazione di fedeli che desiderano ricevere la sacra Comunione, la celebrazione eucaristica si prolungherebbe eccessivamente per l’insufficienza di ministri ordinari» (art. 8 §2). Per quanto riguarda l’apostolato per gli infermi, la stessa Istruzione sottolinea che «in questo campo, i fedeli non ordinati possono apportare una preziosa collaborazione. Sono innumerevoli le testimonianze di opere e gesti di carità che persone non ordinate, sia singolarmente che in forme di apostolato comunitario, compiono verso gli infermi. Ciò costituisce una presenza cristiana di prima linea nel mondo della sofferenza e della malattia. Laddove i fedeli non ordinati accompagnano gli infermi nei momenti più gravi è loro precipuo compito suscitare il desiderio dei sacramenti della Penitenza e dell’Unzione, favorendone le disposizioni e aiutandoli nel preparare una buona confessione sacramentale e individuale come altresì per ricevere la Santa Unzione» (art. 9 §1).
Sull’argomento è tornata nuovamente l’Istruzione Redemptionis sacramentum pubblicata il 25 marzo 2004 dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Al n. 157 è ribadito che «se è di solito presente un numero di ministri sacri sufficiente anche alla distribuzione della santa Comunione, non si possono deputare a questo compito i ministri straordinari della santa Comunione. In simili circostanze, coloro che fossero deputati a tale ministero, non lo esercitino. È riprovevole la prassi di quei Sacerdoti che, benché presenti alla celebrazione, si astengono comunque dal distribuire la Comunione, incaricando di tale compito i laici». Al n. 158 si spiega: «Il ministro straordinario della santa Comunione […] potrà amministrare la Comunione soltanto quando mancano il Sacerdote o il Diacono, quando il Sacerdote è impedito da malattia, vecchiaia o altro serio motivo o quando il numero dei fedeli che accedono alla Comunione è tanto grande che la celebrazione stessa della Messa si protrarrebbe troppo a lungo. Tuttavia, ciò si ritenga nel senso che andrà considerata motivazione del tutto insufficiente un breve prolungamento, secondo le abitudini e la cultura del luogo».
1. Identità e compiti del ministro straordinario della Comunione
Il ministro straordinario della Comunione è un battezzato che testimonia con la sua vita il mistero che celebra ogni Domenica. Non si potrà, pertanto, presentare come candidato a questo incarico ecclesiale chi vive in situazioni canoniche irregolari, o nella comunità parrocchiale non gode di unanime stima. Il ministro straordinario della Comunione si lascia informare da una spiritualità eucaristica, che ispira la vita di preghiera, apre al servizio comunitario, rende disponibili ad animare l’adorazione eucaristica parrocchiale e tutte le altre forme di pietà, che gravitano intorno al mistero della Eucaristia. Inoltre, dal momento che l’Eucaristia e strettamente legata alla carità, il ministro straordinario si renderà disponibile a collaborare con la Caritas parrocchiale.
Compiti del ministro straordinario della Comunione
A. La Comunione ai malati.
La cura pastorale degli infermi è una delle principali premure che la Chiesa affida al Parroco. Dal momento, tuttavia, che gli impegni pastorali domenicali normalmente gli impediscono di recarsi personalmente presso gli ammalati, sarà sua cura riservarsi un altro giorno, preferibilmente il primo venerdì del mese, per visitarli e accogliere la loro confessione. Alla Domenica, invece, giorno dell’Eucaristia, una volta terminata la celebrazione liturgica il ministero di portare la Santa Comunione ai fratelli infermi sarà lodevolmente affidata ai ministri straordinari. In tal caso, prima dei riti conclusivi il Parroco consegnerà ai ministri straordinari le teche con il pane eucaristico perché si rechino nelle case, negli ospedali e nelle case di cura e comunichino i fedeli infermi. Nella casa dell’ammalato, in particolare, il ministro straordinario presterà il servizio della Parola e del Sacramento e, quando occorre, assolverà anche al «ministero della carità». Perché questo servizio sia efficace sotto il profilo ecclesiale, occorre che il ministro straordinario agisca sempre in stretta collaborazione con il Parroco. I ministri straordinari hanno anche una funzione di collegamento tra gli ammalati e il Parroco, tra le famiglie visitate e la comunità parrocchiale; avranno, pertanto, cura di ricordare al Parroco l’esigenza della confessione agli infermi. Inoltre è compito del ministro straordinario sensibilizzare l’ammalato e la famiglia a celebrare, quando è il caso e quanto prima, il Sacramento dell’Unzione degli Infermi.
B. La distribuzione della Comunione ai fedeli nelle grandi assemblee
Al fine di evitare l’eccessivo protrarsi della celebrazione eucaristica, i ministri straordinari potranno distribuire ai fedeli la Comunione nelle grandi assemblee. In conformità alla disciplina ecclesiastica richiamata, nella Chiesa questo è consentito solo in assenza di altri sacerdoti e poi, ancora, di diaconi e, in via subordinata, di accoliti istituiti e di seminaristi. Il loro servizio è, anche in questo caso, da ritenersi di carattere straordinario e non una prassi abituale. Quando ciò si verificherà, il celebrante consegnerà al ministro straordinario la pisside per la Comunione che, una volta conclusa, sarà consegnata nelle mani del sacerdote perché sia riposta nel tabernacolo. In concreto, per ogni parroco ciò significa che la richiesta di uno, o più ministri straordinari della Comunione per la propria Parrocchia deve essere avanzata prioritariamente per l’apostolato degli infermi.
2. Requisiti per l’Ammissione al ministero straordinario della Comunione
A. Perché uno sia costituito ministro straordinario della Comunione è necessario che il Parroco ne inoltri richiesta al Vescovo. Il Vicario territoriale verificherà, insieme con l’Ufficio Liturgico diocesano, la reale necessità di stabilire nuovi ministri straordinari per le singole parrocchie.
I requisiti richiesti per l’ammissione al ministero sono:
a) età minima di anni ventidue; età massima di anni settanta;
b) esemplarità nella vita matrimoniale e famigliare;
c) partecipazione ai momenti formativi specifici, previi all’istituzione, organizzati dall’Ufficio diocesano;
d) impegno a partecipare alle iniziative di formazione permanente.
B. Per l’ammissione dei religiosi e delle religiose al ministero straordinario, si prevede di istituire, previo consenso dei Superiori religiosi, per le comunità che ospitano suore anziane, ammalate, o anziani in genere (case di cura) solo due religiose. Altri religiosi/e potranno essere istituiti/e solo se il ministero sarà esercitato in parrocchia, previa richiesta del Parroco e dei Superiori religiosi locali.
3. Esercizio del ministero.
Il ministro straordinario porterà col dovuto raccoglimento il pane eucaristico conservato in una teca decorosa, che avrà cura tenere conservata sul petto. Per il pericolo di scippi, eviterà di conservare la teca in una “borsa a mano”. Per la strada egli avrà la mente e il cuore in adorazione verso il Corpo Eucaristico del Signore; manterrà un contegno semplice, raccolto e serio evitando di fermarsi a discorrere, eventualmente limitando all’essenziale le risposte. Durante la celebrazione osserverà i riti prescritti, scegliendo una delle Letture bibliche della Messa Domenicale e le preghiere più adatte e non tralasciando di rivolgere brevi e appropriate parole all’infermo e a coloro che gli sono accanto. Dopo la Comunione, raccoglierà con rispetto i frammenti eucaristici eventualmente rimasti nella teca e li deporrà in un vaso con acqua, appositamente disposto sul tavolo preparato nella camera dell’infermo.
Il ministro straordinario ricorderà che “Il tempo del digiuno eucaristico o dell’astinenza dal cibo e dalle bevande alcooliche viene ridotto a un quarto d’ora circa in favore delle persone sotto elencate:
a) i malati, si trovino essi all’ospedale o a domicilio, anche se non costretti a degenza;
b) i fedeli avanzati in età, sia nelle loro abitazioni, sia in casa di riposo;
c) le persone addette alla cura dei malati e degli anziani e i congiunti degli assistiti, che desiderino fare con loro la santa Comunione, quando non possono, senza disagio, osservare il digiuno di un’ora e siano impossibilitati di partecipare all’Eucaristia domenicale.
4. Rinnovo e revoca del mandato.
In considerazione del fatto che il ministero straordinario della Comunione è a tempo definito, nella Diocesi il mandato è conferito per un periodo di tre anni, rinnovabile.
Il mandato può essere revocato: qualora il ministro straordinario si trovasse in situazioni canoniche irregolari; quando abitualmente non partecipa alle iniziative di formazione permanente; quando non osserva le norme stabilite nella presente Istruzione diocesana; quando intervengono ragioni che, a giudizio del Parroco, sono incompatibili con l’esercizio del ministero straordinario.
5. Norme varie
a) Solo il Vescovo autorizza all’esercizio del ministero straordinario.
b) I ministri straordinari possono esercitare il ministero solo nel territorio della parrocchia per la quale sono stati incaricati. La possibilità di portare la Comunione ad ammalati di altra parrocchia è subordinata alla intesa tra i rispettivi parroci, in spirito di reciproca collaborazione.
c) A quanti provengono da altra Diocesi, non è consentito l’esercizio del ministero straordinario nella Diocesi senza il consenso del Vescovo, espressamente richiesto dal parroco interessato.
d) I ministri straordinari della Comunione non possono compiere altri atti rituali, come imporre le sacre Ceneri agli ammalati e portare la benedizione pasquale alle famiglie nelle loro case.
e) È severamente proibito portare il pane eucaristico nella propria casa; quando non sarà possibile dare la Comunione ad un ammalato, il pane eucaristico sarà riportato nella chiesa parrocchiale.
f) I ministri straordinari della Comunione, useranno sempre l’abito civile, avendo cura di apporvi il segno distintivo, appositamente realizzato dalla Diocesi. Nelle sacre celebrazioni liturgiche il camice liturgico sia indossato solo da Accoliti e Lettori istituiti (cfr. CEI, Disposizioni al rito per l’istituzione dei ministeri, n. 8).
g) Anche i ministri straordinari iscritti a Confraternite e ad Associazioni Cattoliche (Scout, «Misericordie» ecc.) avranno cura di indossare l’abito civile, stabilendo in Diocesi il divieto d’indossare nell’esercizio del loro incarico la veste tipica della Confraternita, o dell’Associazione.